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Risarcimentok ancora una volta tutela con successo i diritti del passeggero.

Il Giudice di Pace di Bari, con la sentenza n.1401/2020 emanata all’interno del procedimento R.G.2972/2019, accoglie la domanda avanzata da due passeggeri italiani nei confronti di Blue Panorama.

L’organo giudicante, sulla scia della difesa svolta in giudizio dal legali di RisarcimentOK, ha confermato il principio dettato dall’art. 5.3 del Reg. Ce 261/2004 secondo il quale se il vettore non dimostra che il ritardo o la cancellazione di un volo siano dovute a cause eccezionali a lui non imputabili, è tenuto a versare al passeggero la compensazione pecuniaria prevista dal medesimo Regolamento in caso di ritardo o cancellazione di un volo e gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quest’ultimo.

Nel caso di specie Blue Panorama è stata condannata a corrispondere ai passeggeri, cittadini italiani, difesi dai legali di RisarcimentOK, la compensazione pecuniaria e i danni patrimoniali e non patrimoniali causati da un ritardo del volo (Havana –Roma) di oltre 3 ore.
Tale ritardo aveva creato altresì ulteriori danni ai passeggeri in questione che avrebbero dovuto far ritorno a Bari e che, a causa di quanto accaduto, sono stati costretti ad affrontare spese extra per poter rientrare nella propria città.

Blue Panorama aveva addotto come causa eccezionale le restrizioni del traffico aereo che il giorno della partenza del volo oggetto di giudizio avrebbero interessato gli aeroporti di Cayo Lago e Havana (aeroporto di partenza del volo de quo).
Tuttavia la Compagnia Aerea nell’indicare la causa del ritardo non è riuscita a dimostrare in giudizio che il ritardo medesimo fosse imputabile a tali restrizioni.

L’onere probatorio di dimostrare che un ritardo prolungato o una cancellazione di un volo dipendono da cause eccezionali incombe sul vettore e non sul passeggero il quale, per poter avanzare una domanda risarcitoria, deve essere munito di regolare documentazione di viaggio.
Ne consegue che nel caso di specie, essendo stato il vettore inadempiente, il Giudice ha correttamente valutato che ai passeggeri spettasse la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. Ce 261/2004.

Inoltre dato che i passeggeri avevano dovuto affrontare spese extra causate dal ritardo del volo, quali l’acquisto di nuovi biglietti per tornare da Roma a Bari e la perdita di quelli già acquistati, ha condannato la compagnia aerea anche al risarcimento dei danni patrimoniali.

Infine la Compagnia Aerea è stata condannata anche per i danni non patrimoniali derivanti dall’inadeguatezza dell’assistenza prestata durante la fase di permanenza dei passeggeri in aeroporto che ha ingenerato in questi ultimi una situazione di notevole disagio  e stress di cui il Giudice non ha potuto non tenerne conto.

Tale sentenza costituisce dunque un ottimo risultato per la tutela del passeggero nei confronti delle compagnie aeree che molto spesso invocano la causa eccezionale come esonero da ogni responsabilità per ritardi prolungati e cancellazioni.

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